La situazione di difficoltà di Orion: richiesto il concordato preventivo in continuità aziendale
Il Consiglio di Amministrazione di Orion, riunitosi il 7 novembre 2012, ha deliberato di procedere alla presentazione presso il Tribunale di Reggio Emilia di un ricorso per concordato preventivo ai sensi degli artt. ex art. 161, sesto comma e 186 bis Legge Fallimentare. Il relativo ricorso è stato depositato l’8 novembre ed in pari data si sono avute le pubblicazioni di legge. Si tratta di un’iniziativa in forza della quale è interdetta almeno temporaneamente la possibilità che la società sia destinataria di azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio (rif. normativo art. 161, comma 6, Legge Fallimentare) e che quindi in un’ottica cautelare e conservativa mira a proteggere e segregare lo stesso per il tempo necessario affinchè Orion elabori e completi il piano di ristrutturazione dei suoi debiti che sarà posto alla base della proposta concordataria che presenterà ai suoi creditori. Il deposito del ricorso predetto si è reso necessario in considerazione delle difficoltà di carattere finanziario in cui si è venuta a trovare la società, a loro volta, dovute essenzialmente a tre fattori, ovvero: il mancato pagamento di ingenti somme da parte della Pubblica Amministrazione; la progressiva restrizione della possibilità di accedere al credito bancario; e la straordinaria crisi che da diverso tempo ha colpito il Paese ed in modo particolare i settori edile ed immobiliare, che sono quelli in cui Orion opera. La medesima iniziativa consegue alla circostanza, di cui il Cda ha dovuto prendere atto, che tutti gli sforzi fatti fino ad oggi per cercare di risolvere in via negoziale la situazione di difficoltà finanziaria in cui la società si trova non hanno prodotto risultati sufficientemente utili per mettere la stessa e la sua futura attività in una situazione di assoluta sicurezza.
In forza dell’iniziativa intrapresa da Orion, il Tribunale di Reggio Emilia fisserà un termine (che può variare da 60 a 120 giorni e si auspica possa essere concesso nel massimo della sua estensione) per consentire alla società di definire, appunto, in dettaglio il contenuto del piano di ristrutturazione e procedere alle trattative con banche e fornitori senza il timore che l’iniziativa di qualche creditore possa comportare difficoltà insormontabili per il futuro aziendale. Nel corso di questo periodo la società potrà così legittimamente continuare la propria attività e, sempre nel medesimo periodo, il pagamento integrale delle forniture di beni e servizi che verranno effettuate dai fornitori sarà assicurato della natura prededucibile dei relativi crediti (i quali, per essere sorti dopo il ricorso di cui è detto più sopra e concernere l’attività sociale, saranno preferiti a tutti gli altri pregressi). La volontà della società è comunque quella di procedere ad un concordato in continuità aziendale come oggi consentito dall’art. 186 bis L.F., in cui vengano, nella misura maggiore possibile, salvaguardati la continuazione dell’attività e la conservazione della azienda, nonché i diritti di tutti creditori, anche non soci. In considerazione di una simile prospettiva di ristrutturazione del debito sociale, la Società confida peraltro di poter ricevere condivisione per la sua scelta e solidarietà da parte della cooperazione, in tutte le sue componenti.